SEREGNO – Fino al 2 dicembre, giorno dell’udienza pubblica, è sospesa l’efficacia della deliberazione del Consiglio comunale di Seregno numero 17 del 20 aprile 2020. Tradotto: prima della fine dell’anno è inutile parlare di nuovo dell’aggregazione tra il gruppo seregnese Aeb e il gruppo A2A. Il Tar (Tribunale amministrativo regionale), a distanza di pochi giorni dalla prima misura cautelare di sospensione dell’efficacia della delibera, ha riconosciuto che il ricorso presentato in modo congiunto da Cst (Centro Servizi Termici), da De.Ca.Bo. (Depositi Carboni Bovisa Srl) e dal consigliere regionale Marco Fumagalli (Movimento 5 Stelle), così come quello depositato dal consigliere comunale Tiziano Mariani (capogruppo della lista civica “Noi x Seregno”), hanno una loro fondatezza. Tanto da meritare di essere discussi nel merito il 2 dicembre per arrivare a una soluzione.
Non sarà comunque definitiva. La posta in gioco è alta. Fumagalli e Mariani hanno deciso di non arrendersi e di certo, qualora non dovessero essere accolte le loro motivazioni, sono pronti a rivolgersi al Consiglio di Stato.
Altrettanto, senza dubbio, è pronta a fare la controparte: l’amministrazione comunale di Seregno, dopo aver portato l’avvocato Loredana Bracchitta (esperta di diritto societario) sulla poltrona più importante del gruppo Aeb nell’intento di orchestrare al meglio tutta l’operazione per garantire futuro e sviluppo all’azienda, difficilmente mollerà la presa. Il sindaco Alberto Rossi, del resto, in più occasioni aveva dichiarato che un accordo con qualcuno bisogna pur trovarlo perché il “romantico isolamento” a oggi non è più possibile se si vuole sopravvivere.
Nel frattempo il Tar ha già dato una prima indicazione: è necessario approfondire i rilievi sollevati nei ricorsi, perché si basano su presupposti fondati. Per questi una sola esclusione: quella del consigliere regionale Fumagalli, che il tribunale ritiene “non legittimato ad agire nella spiegata qualità di consigliere regionale, dal momento che l’organo consiliare all’interno del quale egli esercita le sue prerogative non risulta neppure indirettamente coinvolto nell’operazione societaria oggetto di impugnazione”. Poco importa: il ricorso proseguirà su iniziativa delle aziende Cst e De.Ca.Bo. Il collegio giudicante ritiene che “gli elementi valorizzati dal piano strategico e dal piano industriale congiunto dei due gruppi societari, ovvero la continuità delle aree di operatività, la complementarietà dei servizi svolti, la preminenza sul mercato locale del gruppo A2A e le aspettative di crescita e di sviluppo riposte dal gruppo Aeb nel processo di integrazione strutturale, non sono idonei a giustificare l’infungibilità dell’operatore economico individuato senza confronto competitivo”.
Mariani, invece, avanzando la stessa richiesta di annullamento della delibera del Consiglio comunale, quella che dava mandato di dire il fatidico sì all’operazione con A2A nel corso dell’assemblea dei soci di Aeb, aveva sollevato una questione differente. Ovvero ritiene di non essere stato messo nelle condizioni di esercitare liberamente il suo ruolo di consigliere comunale, in quanto gli è stato negato l’accesso alla “due diligence”, documento che gli avrebbe consentito di fare valutazioni più consapevoli. Il Tar è chiaro anche nel suo caso: “Non si può escludere che con quel documento potesse esercitare le sue funzioni in maniera più consapevole e appropriata”.
A dicembre il verdetto, la parola fine arriverà in tempi successivi e ancora difficili da ipotizzare.